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Torino, il Comune aderisce allo stralcio delle cartelle: in cosa consiste

Da Nunzia Cipolletta

Gennaio 31, 2023

Torino, il Comune aderisce allo stralcio delle cartelle: in cosa consiste

Il Comune di Torino ha deciso di aderire allo “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro, come previsto dalla legge di bilancio. La definizione agevolata sarà tuttavia parziale.

Torino: il Comune aderisce allo stralcio delle cartelle

Tutti i Comuni italiani sono oggi chiamati a decidere sul cosiddetto “Stralcio” dei debiti di importo residuo fino a mille euro e sulla Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Lo prevede la legge di Bilancio 2023.

Alcuni comuni hanno anticipato la propria decisione, tra questi il Comune di Torino ha già stabilito nei giorni precedenti che avrebbe aderito al cosiddetto “Stralcio delle cartelle”, comprese le multe stradali.

Tuttavia, il Comune stabilisce altresì che non verranno considerate le cartelle successive al 2006, non sarà quindi coperto l’intero periodo 2000-2015. La decisione è motivata dal fatto che a partire dal 2007 Torino ha introdotto un ente di riscossione differente dall’allora Equitalia.

Nel comunicato stampa del Comune di Torino, con il quale si conferma l’adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali, l’assessora Gabriella Nardelli specifica come

“La rottamazione riguardi, per ciò che concerne la Città di Torino, le cartelle riguardanti pagamenti dovuti all’Agenzia di Entrate e Riscossione tra il 2000 e il 2006 e non quelle successive, dovute a Soris, che è un concessionario della riscossione.”

Cosa prevede lo stralcio delle cartelle secondo la disposizione normativa della legge di Bilancio

La disposizione normativa, così riportata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, prevede “l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro”.

Nello specifico, la definizione agevolata stabilisce per il contribuente la facoltà di: “estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio

Quindi, continua: “sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi), si rende noto che l’agevolazione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento”.

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Nunzia Cipolletta

Laureata in Comunicazione. Interessata alla politica e alla società. Amante di Musica, Cinema, Arte e Letteratura.

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