Cessione del quinto, cosa fare se si cambia lavoro
Da Redazione TorinoFree.it
Marzo 09, 2023
Tra le tipologie di finanziamento disponibili nel nostro sistema, la cessione del quinto è certamente la più diffusa. Si tratta di una forma di finanziamento molto comoda poiché consiste in un prestito personale a tasso fisso in cui il datore di lavoro trasmette direttamente un quinto dello stipendio del dipendente all’ente che ha concesso il prestito.
Si tratta, quindi, del 20% del totale dello stipendio mensile percepito dal lavoratore. Da ciò è facile dedurre che questa tipologia di finanziamento è riservata ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che hanno un’entrata fissa, al contrario dei liberi professionisti.
Questo tipo di finanziamento non può durare meno di 36 mesi e più di 10 anni. Per approfondire questa tipologia di prestito può essere utile consultare anche questa pagina sulla cessione del quinto, che ha il pregio di rispondere in un unico posto a un po’ di FAQ.
Ma cosa succede quando si cambia lavoro e si ha la cessione del quinto in corso? E in caso di dimissioni? Vediamo nel dettaglio come comportarsi in queste situazioni.
Come funziona la cessione del quinto
La cessione del quinto è un tipo di finanziamento che è stato introdotto nel secondo dopoguerra e rientra nella categoria dei prestiti personali; poiché è collegato a doppio filo con lo stipendio di chi lo contrae e viene detratto direttamente dalla busta paga, il datore di lavoro deve accettare la richiesta di cessione del quinto da parte del dipendente.
Inoltre, in caso di dimissioni o licenziamento il datore di lavoro sarà tenuto a pagare gli importi delle rate restanti con il trattamento di fine rapporto.
La cessione del quinto è un forma di prestito garantito poiché prevede l’obbligo per il dipendente di sottoscrivere una Polizza Vita e una Polizza rischio impiego.
Ma cosa succede quando il lavoratore cambia lavoro? Vediamo come si comportano le aziende e le banche in questi casi e il ruolo delle assicurazioni.
Cambio lavoro e gestione del finanziamento
Se il soggetto che ha richiesto il prestito passa da un lavoro ad un altro, viene licenziato e assunto da un’altra azienda o si dimette ci sono diverse conseguenze e diversi modi di gestire la cessione del quinto. Ma analizziamo nel dettaglio le tre circostanze.
Infatti, nel caso in cui il dipendente passi da un’azienda ad un’altra dovrà comunicare alla Banca o all’istituto di credito con cui è stato sottoscritto il prestito che è avvenuto un cambio di datore di lavoro. Di conseguenza, la stessa Banca o l’istituto di credito notificherà al nuovo datore di lavoro l’esistenza del prestito.
Invece, nel caso in cui un dipendente venga licenziato e assunto da un’altra azienda, con l’interruzione del rapporto lavorativo decade anche l’obbligo del datore di lavoro di rimborsare le rate del prestito, di conseguenza, dovrà trasmettere alla Banca il TFR che è stato accumulato dal lavoratore fino all’estinzione del prestito. Se il lavoratore viene poi assunto da un’altra azienda e il finanziamento non è stato ancora estinto, la Banca dovrà notificare al nuovo datore l’esistenza del prestito che andrà riformulato sulla base del debito residuo.
Infine, in caso di dimissioni, il lavoratore che ha un nuovo impiego dovrà informare la Banca che notificherà al nuovo datore di lavoro l’esistenza del prestito oppure il rimborso avverrà con il TFR come nel caso del licenziamento.
La compagnia di assicurazione è tenuta in questi casi a coprire le rate del prestito in caso in cui si verifichino una le circostanze coperte dalla Polizza. Tuttavia, in caso di licenziamento per giusta causa la compagnia assicuratrice può rifiutarsi di pagare il debito alla banca.
Naturalmente la compagnia di assicurazione ha diritto di rivalsa sul debitore, e quindi sul lavoratore.
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