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La categoria catastale finale determina il Superbonus 110

Da Isan Hydi

Giugno 01, 2021

La categoria catastale finale determina il Superbonus 110

Il bonus 110% continua ad incontrare particolarmente il favore da parte degli italiani.

Infatti molti cittadini hanno deciso di usufruire di questa possibilità che viene concessa a chi decide di ristrutturare casa.

C’è la possibilità di usufruire del superbonus anche nel caso delle nuove abitazioni ottenute da demolizione e costruzione, purché queste non rientrino nella classificazione che comprende gli immobili di lusso.

Alcuni infatti si pongono il dubbio su quale categoria catastale si debba considerare per poter accedere alle agevolazioni dal punto di vista fiscale.

Adesso una risposta dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito qualcosa di molto importante a questo proposito.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 318 del 10 maggio 2021, ciò che conta, per poter accedere al superbonus 110%, è costituito dalla categoria catastale che si ottiene al termine dei lavori.

Quindi, se si procede a partire da un immobile che in origine era censito in A1 o A8 o A9 (abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli), per poter avere la possibilità di accedere alla detrazione fiscale si deve considerare la categoria catastale finale, che può quindi essere diversa da A1, A8 e A9.

Tutte le tabelle delle categorie catastali le trovi qui.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta specificando tutto ciò nel rispondere ad un’impresa di costruzioni, che ha sollevato un caso specifico.

Infatti l’impresa in questione aveva acquistato due immobili che originariamente erano censiti nella categoria A1.

La società voleva demolire e ricostruire gli edifici per poi vendere gli immobili risultanti iscrivendoli nel Catasto in categoria A2, che comprende le abitazioni civili, o comunque in una categoria diversa da quelle che comprendono le abitazioni di lusso, ovvero A1, A8 e A9.

Quindi l’impresa di costruzioni ha chiesto se gli acquirenti potessero beneficiare del superbonus.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto che il superbonus può essere accessibile e applicabile alle spese sostenute anche dagli acquirenti delle case antisismiche, quindi è usufruibile anche dagli acquirenti che acquistano immobili oggetto di interventi antisismici effettuati mediante la demolizione e la ricostruzione dell’unità immobiliare.

Il tutto quando gli interventi sono stati realizzati da imprese di ristrutturazione che, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, vendano gli immobili.

È importante, però, per avere questa opportunità, che dal provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti in maniera esplicita il cambio di destinazione d’uso del fabbricato, in modo che risulti accertato il fatto che si passi dalla categoria A1, A8 e A9 ad un’altra categoria catastale per cui è ammesso il superbonus.

L’impresa di costruzioni di cui stiamo parlando ha posto anche un altro quesito all’Agenzia delle Entrate.

Poiché gli immobili acquistati e ristrutturati rientravano anche in una zona sismica ed erano oggetto di interventi antisismici, la società ha chiesto se gli acquirenti potevano beneficiare in alternativa del sismabonus.

A questo proposito l’Agenzia delle Entrate ha risposto che non è possibile beneficiare in aggiunta anche del sismabonus, perché questa agevolazione fiscale dall’1 luglio 2020 è stata assorbita dal superbonus al 110%.

Quindi non è possibile scegliere in maniera libera quale agevolazione applicare, perché è stata introdotta una modifica al sismabonus, sostituendo le percentuali detraibili con quest’ultima agevolazione con un’unica percentuale pari al 110%.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato sul tema anche il parere reso dal Consiglio dei Lavori Pubblici del 2 febbraio 2021, che ha precisato come il sismabonus comunque può essere applicato in tutti i casi in cui viene escluso il beneficiario del superbonus.

Risulta chiaro quindi dalla risposta che, pur rimanendo due provvedimenti separati il sismabonus e il superbonus al 110%, si deve distinguere a seconda dei casi.

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Isan Hydi

Direttore responsabile di Torinofree.it, giornalista e fondatore di Rankister.com e Wolf.agency , esperto in Digital Pr e link building, scrive notizie di attualità e curiosità dal mondo.

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